CSRD dopo l’Omnibus: cosa è cambiato (Aggiornamento: ottobre 2026)
In breve: dopo il pacchetto Omnibus la CSRD si applica solo alle imprese con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto; le PMI, anche quotate, ne restano fuori. L’applicazione alle altre grandi imprese è stata posticipata e gli standard di rendicontazione (ESRS) sono stati semplificati.
I passaggi da conoscere:
- Stop the clock (Direttiva UE 2025/794, in vigore dal 17 aprile 2025): ha rinviato di due anni l’obbligo per le imprese della seconda e della terza ondata. In Italia è stata recepita con la legge n. 118 dell’8 agosto 2025.
- Omnibus I (Direttiva UE 2026/470, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE il 26 febbraio 2026): modifica la CSRD e restringe il perimetro alle imprese con più di 1.000 dipendenti medi e più di 450 milioni di euro di fatturato netto. Per i gruppi extra-UE l’obbligo scatta con ricavi nell’Unione superiori a 450 milioni e una controllata o succursale UE con ricavi superiori a 200 milioni.
- Calendario: le imprese della prima ondata (soggette dall’esercizio 2024) restano tenute per gli esercizi 2025 e 2026, con la possibilità per gli Stati membri di esentare quelle sotto le nuove soglie; il nuovo perimetro si applica dall’esercizio che inizia il 1° gennaio 2027.
- ESRS semplificati: la Commissione ha adottato l’atto delegato che li semplifica il 3 luglio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale UE il 21 settembre 2026 (Regolamento delegato UE 2026/1563). Si applica dall’esercizio 2027, con la possibilità di usarlo già per il 2026.
- Tutela delle imprese più piccole nella catena del valore: chi ha fino a 1.000 dipendenti può rifiutare le richieste di informazioni oltre quelle previste dallo standard volontario della Commissione (Regolamento delegato UE 2026/1560, basato sul VSME).
- Recepimento: gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 19 marzo 2027. In Italia la CSRD è in vigore con il D.Lgs. 125/2024; a ottobre 2026 l’Italia non ha ancora recepito l’Omnibus I: resta in vigore il D.Lgs. 125/2024, come modificato dal DL 95/2025 (legge 118/2025).
Cosa significa per la tua azienda: se non superi le nuove soglie non hai un obbligo diretto. Se un cliente obbligato alla CSRD ti chiede dati per il suo report, puoi limitarti a quanto previsto dallo standard volontario. Banche e clienti possono comunque chiederti informazioni per altri scopi: il VSME resta il modo più semplice per prepararle.
→ Approfondimento: Pacchetto Omnibus: cosa cambia in materia di ESG per le aziende
CSRD: cos’è e quali sono gli obiettivi?
CSRD sta per Corporate Sustainability Reporting Directive che è la nuova direttiva europea che ha per obiettivo quello di migliorare la trasparenza, la qualità e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità fornite delle imprese.
La CSRD permette una valutazione accurata dell’impatto ambientale e sociale da parte di tutti gli stakeholder aziendali. Essa si concretizza nell’attività annuale di redazione del Report di Sostenibilità, detto anche Bilancio di Sostenibilità.
Pubblicata il 16 dicembre 2022 sulla Gazzetta Ufficiale UE e entrata in vigore il 5 gennaio 2023, la Direttiva CSRD (n. 2022/2464/UE) si inserisce nell’ambito del Green Deal europeo che prevede lo sviluppo di un articolato piano di azioni finalizzate a trasformare l’Europa nel primo continente a impatto climatico zero entro il 2050. Per raggiungere questo risultato è necessario però ridurre almeno del 55% le emissioni di gas serra entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990, ed ecco perché viene richiesto uno sforzo importante da parte delle imprese che sono chiamate a impegnarsi nel definire strategie ESG efficaci, nel portarle concretamente a termine e nel comunicare i risultati di queste azioni in modo chiaro e corretto attraverso l’attività di reporting.
La Corporate Sustainability Reporting Directive, che va a sostituirsi alla precedente Non-Financial Reporting Directive – NFRD (n. 2014/95/UE) concernente l’obbligo di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario per le imprese di grandi dimensioni quotate, non solo dunque delinea un framework completo per redigere il Report di Sostenibilità, definendo cosa rendicontare e assicurandosi che i dati della sostenibilità vengano trattati con la stessa importanza e rigore dei dati finanziari (la Direttiva prevede di includere la Rendicontazione di Sostenibilità in un’apposita sezione della Relazione sulla Gestione promuovendo una maggiore coerenza tra dati finanziari e non finanziari), ma funge anche da potente strumento di comunicazione sostenibile rispondendo alla crescente domanda di informazioni dettagliate e comparabili su questioni ambientali, sociali e di governance poste da investitori, consumatori e da altre parti interessate.
Requisiti di rendicontazione della nuova Direttiva CSRD
La nuova Direttiva CSRD, entrata ufficialmente in vigore in Italia il 25 settembre 2024 a seguito del decreto di recepimento D.Lgs. 2024/125 (pubblicato sulla GU n. 212 del 10 settembre 2024), richiede alle imprese di fornire informazioni dettagliate su vari aspetti e introduce diverse novità.
Scopriamo insieme i requisiti della CSRD in termini di analisi di doppia materialità, nuovi standard europei e obbligo di revisione da un ente terzo.
Analisi di doppia materialità
Di doppia materialità se ne parla per la prima volta nel 2019, ma cosa comprende nell’ambito della CSRD?
“Gli standard di rendicontazione della sostenibilità dell’UE ─ indica la Commissione Europea ─ devono essere coerenti con l’ambizione del Green Deal europeo e con l’attuale quadro giuridico europeo. Devono coprire non solo i rischi per le aziende, ma anche gli impatti delle aziende sulla società e sull’ambiente (il cosiddetto principio di ‘doppia materialità’)”.
L’analisi della doppia materialità è ora un obbligo per tutte le aziende che ricadono nel perimetro della Direttiva CSRD. Essa richiede di rendicontare non solo l’impatto delle proprie attività sull’ambiente e sulla società (materialità d’impatto), ma anche come le questioni di sostenibilità, come il cambiamento climatico o i rischi sociali, influiscono sulla performance e sulla posizione finanziaria dell’azienda (materialità finanziaria). Questa duplice analisi consente di identificare i temi di sostenibilità più rilevanti per l’impresa.
ESRS, i nuovi standard europei di rendicontazione
Gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS) sono i nuovi standard obbligatori introdotti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive per uniformare e migliorare la rendicontazione ESG delle imprese nell’Unione Europea.
Adottati dalla Commissione Europea a luglio 2023 e diventati legge nell’ottobre dello stesso anno, gli ESRS prevedono 12 standard: 2 generali e 10 tematici (5 sull’ambiente, 4 sul sociale e 1 sulla governance). Sviluppati dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), gli ESRS mirano a garantire la trasparenza e la comparabilità delle informazioni di sostenibilità, integrando riferimenti a altri standard globali come i GRI e gli ISSB.
Per fare qualche esempio: l’ESRS 1 riguarda i Requisiti Generali che una rendicontazione di sostenibilità deve avere per essere allineata alle normative europee. La sezione comprende l’analisi di doppia materialità e viene esaminata la due diligence e la catena del valore. Lo standard ESRS E1, relativo al clima e al cambiamento climatico, comprende dal Piano di transizione per la mitigazione del cambiamento climatico al calcolo delle emissioni di Scope 1, 2 e 3, passando per i progetti di mitigazione e compensazione di GHG tramite l’acquisto di carbon credit. Per fissare gli obiettivi di riduzione del Piano di transizione molte imprese si rivolgono alla Science Based Targets initiative (vedi Science Based Targets initiative: cos’è). Lo standard ESRS S1, che riguarda la gestione della propria forza lavoro, analizza aspetti quali le condizioni di lavoro, i salari adeguati, la sicurezza, la formazione, la parità di genere.
L’obbligo di revisione indipendente
La nuova Direttiva CSRD introduce l’obbligo di assurance sui Report di Sostenibilità, imponendo che questi siano verificati da revisori indipendenti accreditati, simili agli auditor dei bilanci finanziari.
Inizialmente, l’assurance sarà di tipo limited assurance, con l’obiettivo di raggiungere progressivamente la reasonable assurance, tipica dei bilanci economico-finanziari. Questo processo mira a garantire l’affidabilità e la credibilità delle informazioni divulgate dalle aziende, rispondendo alla crescente domanda di trasparenza da parte di stakeholder e istituzioni.
Quali aziende sono soggette alla CSRD? Tutte le scadenze
Dopo l’Omnibus, la CSRD si applica alle imprese con più di 1.000 dipendenti e più di 450 milioni di euro di fatturato netto. Il calendario originario della Direttiva 2022/2464, riportato qui sotto, è stato modificato: vedi la sezione CSRD dopo l’Omnibus in apertura.
Calendario aggiornato (dopo «stop the clock» e Omnibus I)
- Esercizi 2024, 2025 e 2026: rendicontano le imprese della prima ondata (grandi enti di interesse pubblico con oltre 500 dipendenti, già soggetti alla NFRD); per il 2025 e il 2026 gli Stati membri possono esentare quelle sotto le nuove soglie.
- Dall’esercizio che inizia il 1° gennaio 2027: imprese con più di 1.000 dipendenti medi e più di 450 milioni di euro di fatturato netto.
- Gruppi extra-UE: ricavi nell’Unione superiori a 450 milioni e una controllata o succursale UE con ricavi superiori a 200 milioni.
- PMI, anche quotate: nessun obbligo diretto.
Calendario originario (Direttiva 2022/2464) — superato
Secondo i parametri originari (totale dello stato patrimoniale, ricavi netti, numero medio dei dipendenti), in maniera segmentata, erano chiamate a produrre il proprio Report di Sostenibilità:
- Dal 1° gennaio 2024 (con pubblicazione nel 2025) le grandi imprese soggette alla Direttiva NFRD, ovvero imprese quotate, banche e assicurazioni che superano almeno due dei seguenti requisiti: più di 500 dipendenti, 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di euro di ricavi.
- Dal 1° gennaio 2025 (con pubblicazione nel 2026) tutte le altre grandi imprese (anche non quotate) che alla data di chiusura del bilancio abbiano superato, nel primo esercizio di attività o successivamente per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti: più di 250 dipendenti, 25 milioni di euro di stato patrimoniale, 50 milioni di euro di ricavi.
- Dal 1° gennaio 2026 (con pubblicazione nel 2027) le PMI quotate (escluse le microimprese), gli istituti di credito di piccole dimensioni non complessi e le e le aziende di assicurazione e di riassicurazione captive, con numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio non inferiore a 11 e non superiore a 250, totale dello stato patrimoniale superiore a 450 mila euro e inferiore a 25 milioni euro, ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiore 900 mila euro e inferiore a 50 milioni euro.
- Dal 1° gennaio 2028 (con pubblicazione nel 2029) le società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a 150 milioni di euro nel territorio dell’Unione e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella Unione Europea che si qualifica come grande impresa.
Le PMI quotate non rientrano più nel perimetro CSRD dopo l’Omnibus I. In Italia il recepimento dell’Omnibus I non è ancora stato adottato (ottobre 2026): fino ad allora resta in vigore il D.Lgs. 125/2024, come modificato dal DL 95/2025 (legge 118/2025).
PMI non quotate senza obbligo CSRD: perché rendicontare la sostenibilità conviene
Per le PMI non quotate, rendicontare il proprio impegno nella sostenibilità, pur non essendo obbligatorio secondo la Direttiva CSRD, rappresenta un’opportunità strategica per accedere a finanziamenti e nuovi mercati, entrare a far parte della catena di fornitura di altre imprese, rafforzare la fiducia degli stakeholder, distinguersi dalla concorrenza e attrarre talenti. Inoltre, consente di gestire i rischi, migliorare l’efficienza operativa e prepararsi proattivamente a normative future, consolidando così la propria crescita e competitività in un contesto sempre più orientato ai criteri ESG.
Per supportare le micro, piccole e medie organizzazioni nel fornire dati sulle proprie performance ESG adeguati a soddisfare le esigenze informative di grandi aziende, finanziatori e investitori, EFRAG ha sviluppato lo Standard Volontario di Rendicontazione della Sostenibilità per le PMI non quotate (standard VSME, dove l’acronimo sta appunto per Voluntary Sustainability Reporting Standards).
Dopo l’Omnibus, le imprese con fino a 1.000 dipendenti possono rifiutare le richieste di informazioni, legate al report CSRD di un cliente, che vanno oltre quanto previsto dallo standard volontario della Commissione (Regolamento delegato UE 2026/1560, basato sul VSME). Per capire da dove partire leggi come redigere un bilancio di sostenibilità.
Il formato della rendicontazione di sostenibilità
Un’ultima nota merita l’indicazione sul formato del documento.
La Corporate Sustainability Reporting Directive stabilisce che le aziende devono presentare i Report di Sostenibilità in formato ESEF/XHTML, utilizzando il linguaggio di marcatura XBRL per identificare digitalmente le informazioni ESG attraverso “tags”.
La standardizzazione digitale supporta anche l’implementazione del Punto di Accesso Unico Europeo (ESAP – European Single Access Point), semplificando la consultazione delle informazioni di sostenibilità a livello europeo da parte degli investitori.


